Art. 17.
(Requisiti organizzativi e di personale).

      1. Presso ogni presidio sanitario pubblico o privato accreditato sono garantiti i servizi di rianimazione primaria neonatale. A tale fine, nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una zona per le prime cure e per l'eventuale intervento intensivo sul neonato, denominata «isola neonatale», provvista di spazio e di attrezzature adeguati allo scopo.
      2. Responsabile dell'assistenza nell'isola neonatale di cui al comma 1 è un medico neonatologo o un medico pediatra con competenze neonatologiche. Nelle strutture in cui è prevista la guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze neonatologiche, questi deve garantire l'assistenza al neonato in sala parto.
      3. Al fine di adeguare le competenze in assistenza intensiva neonatale nei punti nascita in cui non esiste la figura del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione primaria e assistenza neonatale dedicati a tutto il personale che deve prendersi cura del neonato.